IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  Visti  gli articoli 4, comma 2, e 9, comma 12 della legge 2 gennaio
1991, n. 1;
  Vista  la  legge  23 marzo 1983, n. 77 cosi' modificata dal decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 83;
  Visti  gli  articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 90;
                              Dispone:
                               Art. 1.
(Comunicazioni   dei  partecipanti  al  capitale  della  societa'  di
gestione)
  1.  Le  comunicazioni che i partecipanti al capitale delle societa'
di gestione sono tenuti a effettuare ai sensi degli articoli 4, comma
2,  e  9,  comma  12  della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono essere
redatte  in  conformita'  agli  schemi  e  alle  relative  istruzioni
allegate che formano parte integrante del presente provvedimento.
  2.  Le  comunicazioni  di cui al comma 1 sono inviate alla societa'
partecipata  e  in  triplice  copia  Filiale  provinciale della Banca
d'Italia  ove  ha  sede  legale  la societa' di gestione partecipata,
allegando  sempre  in  triplice  esemplare  il protocollo d'autonomia
gestionale  di  cui al Regolamento emanato dalla Consob, d'intesa con
la  Banca  d'Italia,  ai  sensi  dell'art. 9, comma 6, lett. a) della
legge  n.  1  del 1991. La documentazione di cui al presente comma e'
inviata,   in  unico  esemplare,  anche  alla  societa'  di  gestione
partecipata.
3.  La  Banca d'Italia provvede a inviare copia della comunicazione e
del protocollo d'autonomia ricevuti alla Consob.
    Roma, 12 maggio 1992
                                               Il Governatore: CIAMPI